Regolamento Regionale
14 giugno 2022
, n. 4
Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4
Art. 12
(Cremazione)
1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.
3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia