Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 13
(Dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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