Regolamento Regionale
14 giugno 2022
, n. 4
Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4
Art. 18
(Piani cimiteriali)
1. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.
3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.
4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:
a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.
6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.
7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.
8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.
9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia