Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 20
(Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture)
1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.
2. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocato dai familiari o da altri soggetti aventi diritto, deve essere conforme alle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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