Regolamento Regionale
14 giugno 2022
, n. 4
Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4
Art. 22
(Caratteristiche dei loculi per la tumulazione)
2. Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
4. Nei loculi e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei.
5. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia