Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 27
(Concessioni cimiteriali)
1. Il comune provvede a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e può concedere a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento.
2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.
3. I progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.
4. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.
5. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, e comunque di durata non superiore a novantanove anni salvo rinnovo.
6. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.
7. Le concessioni si estinguono:
a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
b) a seguito della soppressione del cimitero;
c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi