Regolamento Regionale
14 giugno 2022
, n. 4
Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4
Art. 32
(Impianti di cremazione)
1. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza dei comuni. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
2. La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001.
3. Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:
4. Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al presente regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia