Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 , n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10

Art. 4
(Verifica dei requisiti per la permanenza nell'Elenco territoriale e controlli)
1. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) ed e) sono tenuti a dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco territoriale, specificati all'art. 2, c. 10, nonché dei requisiti di operatività, specificati agli artt. 5 e 6 che seguono, con modalità stabilite con decreto del dirigente regionale competente adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore di apposita delibera di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 10, c. 4, che individua altresì le conseguenze in caso di inadempienze.
2. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. f) sono tenuti a dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco territoriale, specificati all'art. 2, c. 10, con modalità stabilite con decreto del dirigente regionale competente adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore di apposita delibera di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 10, c. 4, che individua altresì le conseguenze in caso di inadempienze.
3. La Regione, le Province e la Città metropolitana di Milano possono disporre periodici controlli e verifiche, anche a campione, relativamente al mantenimento dei requisiti di iscrizione e di operatività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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