Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 , n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10

Art. 5
(Operatività dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale)
1. Un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale è considerato operativo se:
a) possiede un numero di volontari operativi, ai sensi dell'art. 6, c. 5, non inferiore all'80 % (ottanta per cento) del totale dei volontari iscritti, esclusi i minorenni e gli adulti di età superiore a 75 (settantacinque) anni, i quali non devono comunque essere in numero inferiore a 7 (sette);
b) possiede mezzi e attrezzature minime, in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti, per lo svolgimento delle attività previste dalle proprie specializzazioni secondo quanto definito ai sensi dell'art. 7, c. 3;
c) garantisce la reperibilità telefonica 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.
2. Affinché un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale mantenga il requisito dell'operatività deve dimostrare che la maggioranza dei relativi volontari operativi:
a) abbia svolto, con cadenza almeno annuale, attività addestrativa, quali esercitazioni o prove di soccorso, che deve essere documentata e descritta in una relazione da inviare alla Regione o alla Provincia di riferimento e/o Città metropolitana di Milano in relazione alla sezione di appartenenza;
oppure, in alternativa:
b) sia stata impiegata, con cadenza almeno annuale, in attività di emergenza attestata dalla documentazione agli atti delle Province e/o della Città metropolitana di Milano, oppure della Regione oppure del Dipartimento nazionale della protezione civile.
3. La carenza, anche temporanea, di uno o più degli elementi di cui ai c. 1 e 2 del presente articolo determina la perdita del requisito dell'operatività, sino all'integrale ripristino di tutti gli elementi mancanti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi