Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 , n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10

Art. 6
(Operatività del singolo volontario di protezione civile)
1. L'attività operativa che può essere svolta dai volontari comprende:
a) l'impiego per eventi emergenziali di cui all'art. 2 della l.r. n. 27/2021 o per eventi di cui all'art. 3, c. 3 della legge regionale medesima, o dal Codice della Protezione Civile;
b) l'impiego in attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza o all'esercizio delle funzioni di protezione civile da parte degli enti preposti;
c) l'impiego in attività addestrative e/o formative;
d) la preparazione ed il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti, anche con riferimento all'esercizio delle attività di coordinamento operativo di cui all'art. 19 della l.r. n. 27/2021.
2. Fatta salva la possibilità di aderire a più di un soggetto iscritto all'Elenco territoriale, ciascun volontario deve dichiarare la propria operatività esclusiva a favore di un solo soggetto tra quelli di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d). Ciascun volontario che ha dichiarato l'operatività esclusiva ai sensi del periodo precedente può dichiarare la propria operatività anche a favore dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e).
3. Alla dichiarazione di operatività esclusiva consegue la possibilità dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile. Per le attività svolte dal volontario a favore dei soggetti per i quali non è stata dichiarata l'operatività esclusiva, non è prevista l'applicazione dei suddetti benefici di legge.
4. È comunque prevista l'applicazione:
a) dei benefici di legge di cui all'art. 39 del Codice della protezione civile a favore dei volontari che svolgono attività di protezione civile per conto dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2. lett. e);
b) dei benefici di legge di cui all'art. 40 del Codice della protezione civile, a favore del soggetto di cui al citato art. 2, c. 2, lett. e) per cui viene svolta tale attività.
5. Per acquisire lo status operativo, un volontario iscritto ad uno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) ed e) deve:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) avere completato il percorso formativo conforme agli indirizzi stabiliti a livello regionale, oppure avere svolto attività professionale in un ente o in una struttura operativa del sistema di protezione civile nazionale o regionale, per almeno 1 (un) anno nel triennio antecedente la domanda di iscrizione del volontario;
c) limitatamente ai volontari che assumano una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di appartenenza, non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico.
6. Per lo svolgimento delle attività i volontari devono essere assicurati, dai soggetti di appartenenza di cui al primo periodo del comma 2, per la responsabilità civile verso terzi nonché per infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.
7. Ai fini della verifica di quanto previsto al c. 5, lett. c) del presente articolo, ogni anno ciascun volontario che assuma una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) trasmette al soggetto di appartenenza apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I volontari appartenenti ai soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e) assolvono tale obbligo presso i soggetti di appartenenza, di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d). Il legale rappresentante del soggetto di appartenenza è tenuto a dichiarare all'ente (Provincia, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia) cui fa capo la sezione dell'Elenco territoriale, con le modalità e le tempistiche stabilite con provvedimento del dirigente regionale competente, di aver regolarmente provveduto a raccogliere le dichiarazioni sostitutive dai relativi volontari e che le stesse non presentano contenuto ostativo al mantenimento dello status operativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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