Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 , n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10

Art. 7
(Specializzazioni del volontariato di protezione civile)
1. I soggetti iscritti nell'Elenco territoriale, all'atto dell'iscrizione, devono indicare almeno una specializzazione che individua l'ambito operativo di riferimento. L'elenco delle specializzazioni è dettagliato nell'Allegato A al Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con apposita deliberazione di Giunta Regionale.
2. Nel caso vengano indicate più di una specializzazione, dovrà essere individuata un'unica specializzazione prevalente e le specializzazioni secondarie. L'elenco delle specializzazioni indicate da un soggetto iscritto all'Elenco territoriale può essere modificato in qualsiasi momento, presentando apposita istanza.
3. Per poter essere inseriti nell'Elenco territoriale in relazione ad una specializzazione, i soggetti di cui all'art. 2, c. 2 devono possedere i requisiti di seguito indicati, secondo l'entità e la misura che saranno precisati, anche correlandoli ai rischi presenti sul territorio, in relazione alle singole specializzazioni, con apposite deliberazioni di Giunta Regionale:
a) numero minimo di volontari;
b) dotazioni strumentali (attrezzature e veicoli) proporzionati al numero dei volontari;
c) formazione specialistica, ove necessaria;
d) eventuale possesso di abilitazioni specifiche;
e) eventuali ulteriori requisiti specifici per la singola specializzazione.
4. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2 iscritti nell'Elenco territoriale indicano nell'istanza di iscrizione all'Elenco territoriale medesimo e mantengono costantemente aggiornate le specializzazioni di ciascun volontario.
5. I soggetti di cui all'art. 23, c. 1 e 6 della l.r. n. 27/2021, per svolgere l'attività di coordinamento del volontariato organizzato a supporto degli enti competenti, si avvalgono di volontari, denominati  Coordinatori Territoriali del Volontariato - CTV , individuati secondo direttive definite con decreto del dirigente regionale competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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