Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 , n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10

Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti regolarmente iscritti, alla data di entrata in vigore del Regolamento, all'  Albo regionale  di cui al regolamento n. 9/2010 e all'  Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo  di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. IX/3246/2012, vengono automaticamente iscritti nella pertinente sezione dell'Elenco territoriale.
2. In relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 5 del Regolamento, fino all'adozione della delibera di Giunta regionale ivi prevista, ciascun soggetto dichiara l'esistenza di eventuali sedi operative, indicando puntualmente il numero di volontari, mezzi ed attrezzature associati a ciascuna sede.
3. In relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 10, lett. c) del Regolamento, lo schema-tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d) è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile. I gruppi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d), già iscritti all'Elenco territoriale alla data di approvazione del Regolamento, provvedono, se necessario, ad adeguare i propri regolamenti allo schema-tipo di cui al periodo precedente entro i successivi 12 (dodici) mesi e ne danno comunicazione alla competente struttura della Provincia, della Città metropolitana di Milano o della Regione; trascorso inutilmente tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere entro un congruo termine - sono cancellati d'ufficio dall'Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente.
4. Fino all'entrata in vigore della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della Protezione Civile richiamata dall'art. 2, c. 10, lett. e) del Regolamento, trovano applicazione i requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa definite da specifica delibera di Giunta. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della Protezione Civile, detta delibera di Giunta sarà fatta oggetto di revisione e/o modifica al fine di recepirne i contenuti prescrizionali. Fino alla definizione dei predetti requisiti ad opera della Giunta regionale, ciascun soggetto, con cadenza annuale, provvede ad autocertificare il possesso e ad indicare puntualmente i propri requisiti strutturali e le proprie caratteristiche di capacità tecnico-operativa.
5. In relazione a quanto previsto all'art. 7, c. 3 del Regolamento, fino alla definizione dell'entità e della misura dei requisiti ivi previsti ad opera della Giunta regionale, ciascun soggetto interessato può essere inserito nell'Elenco territoriale in relazione ad una o più specializzazioni mediante autocertificazione del possesso e puntuale indicazione, in relazione a ciascuna specializzazione, dei requisiti di cui al citato art. 7, c. 3.
6. A seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali in materia di volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 1/2018 e del conseguente adeguamento, ove necessario, dei contenuti del presente Regolamento, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 6, della l.r. n. 27/2021, sono modificati e, ove non conformabili a tali linee guida, cessano di avere efficacia gli atti regionali assunti in attuazione dello stesso regolamento, ivi comprese le iscrizioni all'Elenco territoriale per i soggetti privi dei requisiti previsti dalle predette linee guida nazionali.
7. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 23, c. 3 della l.r. n. 27/2021è composto dai rappresentanti dei Comitati di coordinamento del volontariato, individuati secondo le modalità definite con apposita deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, c. 4 della l.r. n. 27/2021.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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