Regolamento Regionale 4 novembre 2024 , n. 5

Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna') e norme di prima applicazione

(BURL n. 45, suppl. del 08 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-11-04;5

Art. 1
(Modifiche al r.r. 5/2017 e norme di prima applicazione)
1. Al regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna') sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: 'alle aree sciabili attrezzate, alle piste e a specifiche regole di comportamento' sono sostituite dalle seguenti: 'alle aree sciabili attrezzate e alle piste da sci';
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea';
c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'1. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e dei relativi esami, distinti per ciascuna disciplina, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI), preferibilmente operanti in Lombardia. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso.';
d) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
e) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'4. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento di prove attitudinali per essere ammessi alle quali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) maggiore età compiuta entro il giorno fissato per la presentazione della domanda di iscrizione;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico o conseguimento di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea.';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Per l'ammissione alle prove attitudinali è altresì richiesto un certificato medico per attività agonistica oppure un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare.
4 ter. I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, i criteri di valutazione, le date e le sedi delle prove attitudinali sono resi noti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento mediante decreto del dirigente regionale competente da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.';
g) al comma 5 dell'articolo 3, dopo la parola: 'FISI' sono inserite le seguenti: 'e della Federazione italiana sport invernali paralimpici (FISIP)';
h) al comma 6 dell'articolo 3, dopo le parole: 'la corrispondente disciplina,' sono inserite le seguenti: 'anche paralimpica,';
i) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'7. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti ai giochi olimpici o paralimpici CIO o ai campionati mondiali FIS, anche paralimpici, con esclusione dei campionati mondiali juniores e master under 23, nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità, anche paralimpica, per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.';
j) dopo il comma 7 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'7 bis. Le modalità attuative per gli esoneri degli atleti paralimpici di cui ai commi 5, 6 e 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, con la FISI e con la FISIP.';
k) dopo il comma 8 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
'8 bis. Lo svolgimento del corso di formazione per l'abilitazione alla professione di maestro di sci si svolge normalmente in un solo anno formativo. La direzione regionale può autorizzare, eccezionalmente, lo svolgimento del corso di formazione ripartito su due anni formativi a seguito di specifica istanza motivata presentata dall'interessato al momento dell'iscrizione.';
l) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: 'due mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'trenta giorni';
m) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: '(Commissioni d'esame per la prova attitudinale e per l'abilitazione alla professione di maestro di sci)';
n) al comma 1 dell'articolo 5, al comma 1 dell'articolo 11, al comma 3 dell'articolo 14 e al comma 1 dell'articolo 18, le parole: 'i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno' sono sostituite dalle seguenti: 'i rimborsi spese';
o) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'a) sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni designati dal collegio regionale, sentita la FISI, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale che costituiscono la sottocommissione tecnica;';
p) al comma 3 dell'articolo 5, dopo le parole: 'designati dal collegio' sono inserite le seguenti: 'sentita la FISI,' e le parole: ', disegnati d'intesa con la FISI' sono soppresse;
q) al comma 4 dell'articolo 5, le parole: ', designato d'intesa con la FISI,' sono soppresse e la parola: 'cinquanta' è sostituita dalla seguente: 'venti';
r) il primo periodo del comma 6 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'6. Non possono far parte delle commissioni e delle sottocommissioni i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo e coloro che hanno svolto l'attività di coordinamento dei corsi di formazione.';
s) l'articolo 6 è abrogato;
t) l'alinea del comma 1 dell'articolo 7 è sostituto dal seguente:
'1. La direzione regionale competente cura, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della FISI e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per:';
u) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: 'Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente o da un suo delegato che le presiede e da tre membri esperti nella materia di specializzazione designati dal collegio regionale; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.';
v) il comma 9 dell'articolo 8 è abrogato;
w) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposite convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.';
x) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'4. La prova teorica per aspirante guida di primo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e sul curriculum alpinistico e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. Il curriculum alpinistico contiene l'indicazione delle ascensioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli standard definiti dal collegio regionale. La discussione mira a valutare l'effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.';
y) al comma 4 quater dell'articolo 10, dopo le parole: 'sul curriculum personale' sono inserite le seguenti: 'e sul curriculum alpinistico';
z) dopo il comma 6 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
'6 bis. Per le prove pratiche, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, di cui al comma 2, lettera a).';
aa) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, la parola: 'sci-alpinismo' è soppressa;
bb) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'1. I corsi di formazione abilitanti per guide alpine-maestri di alpinismo sono rivolti agli interessati in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello o di aspirante guida alpina secondo l'articolo 3 della legge n. 6/1989 che, nei due anni precedenti, abbiano effettivamente esercitato la professione, anche in modo saltuario, documentata da curriculum professionale.';
cc) al comma 2 dell'articolo 14, le parole: 'con esito finale positivo' sono sostituite dalle seguenti: 'con valutazioni positive nelle verifiche intermedie';
dd) al comma 10 dell'articolo 14, le parole: ', fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3' sono soppresse;
ee) l'articolo 15 è abrogato;
ff) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'1. L'accompagnatore di media montagna svolge le attività previste all'articolo 21 della legge 6/1989. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definiti gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione.';
gg) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'3. Possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 2 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.';
hh) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
'1. La direzione regionale competente, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per accompagnatori di media montagna, al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnico-atletico-sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE. Mediante decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comunicare al collegio regionale, sono resi noti, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, corredata di curriculum escursionistico recante l'indicazione delle escursioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli standard definiti dal collegio regionale.';
ii) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
'2. Le prove attitudinali consistono in:
a) una prova tecnico-pratica su un percorso escursionistico con dislivello minimo in salita di millecinquecento metri comprensiva di una prova di resistenza con un dislivello di settecento metri da percorrere in un'ora;
b) almeno una prova di tecnica di camminata su percorso delimitato;
c) un test culturale;
d) un colloquio individuale.';
jj) il comma 3 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
'3. Nelle prove pratiche si valutano:
a) la padronanza della tecnica e la sicurezza motoria in funzione del tipo di terreno;
b) la qualità e la pertinenza dell'abbigliamento e dei materiali impiegati;
c) la capacità di orientamento generale, nonché di lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici senza apparecchiature digitali;
d) l'adeguato allenamento.';
kk) al comma 4 dell'articolo 18, le parole: 'attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o' sono soppresse;
ll) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'1. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.';
mm) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'3. I corsi hanno durata minima di cinquecentocinquanta ore e un contenuto teorico-pratico e prevedono i seguenti insegnamenti: pianificazione e programmazione dell'attività di accompagnamento, normativa di riferimento, cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso e gestione delle emergenze, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, lingua inglese - livello A2.';
nn) dopo il comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
'3 bis. L'iscrizione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è presentata nel primo corso successivo al superamento della prova attitudinale.';
oo) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 20, le parole: 'due mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'trenta giorni';
pp) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20, le parole: 'che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo' sono soppresse;
qq) al comma 4 dell'articolo 20, le parole: 'o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo' sono soppresse;
rr) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 20 è soppressa;
ss) al comma 7 dell'articolo 20, le parole: 'di accompagnamento' sono soppresse;
tt) al comma 8 dell'articolo 20, il punto e virgola è sostituito da un punto e le parole: 'oltre tale termine, è necessario frequentare con profitto un corso di aggiornamento almeno tre anni prima dell'iscrizione.' sono soppresse;
uu) l'articolo 21 è abrogato;
vv) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: 'maestri di sci' sono inserite le seguenti: ', regolarmente iscritti all'albo regionale,';
ww) dopo il comma 1 dell'articolo 22 è inserito il seguente:
'1 bis. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, la direzione regionale competente iscrive, a soli fini conoscitivi, la scuola di sci nell'elenco regionale delle scuole di sci.';
xx) al comma 3 dell'articolo 22 e al comma 2 dell'articolo 23, le parole: 'articolo 25' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 24';
yy) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è inserito il seguente:
'4 bis. Le scuole comunicano entro il 15 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti funzionali di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.';
zz) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 22 e al primo periodo del comma 3 dell'articolo 23, le parole: '15 novembre' sono sostituite dalle seguenti: '30 novembre';
aaa) il comma 6 dell'articolo 22 è abrogato;
bbb) al comma 8 dell'articolo 22, le parole: 'comma 6' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 4 bis';
ccc) dopo il comma 8 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'8 bis. La nomina a direttore di scuola di sci è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altre scuole di sci, fatti salvi i casi di esercizio in differenti stagioni.';
ddd) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'1 bis. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, la direzione regionale competente iscrive, a soli fini conoscitivi, la scuola di alpinismo e di sci alpinismo nell'elenco regionale delle scuole.';
eee) dopo il comma 2 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'2 bis. Le scuole comunicano entro il 15 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.';
fff) il comma 4 dell'articolo 23 è abrogato;
ggg) al comma 6 dell'articolo 23, le parole: 'comma 4' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2 bis';
hhh) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'Art. 25
(Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate)
1. Le proposte di individuazione delle aree sciabili attrezzate, di modifica o ampliamento di quelle esistenti sono corredate della seguente documentazione:
a) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata riportante il perimetro delle aree stesse;
b) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata con indicazione, nel caso di modifica o ampliamento del perimetro, delle parti da escludere, in colore giallo, e di quelle da includere, in colore rosso;
c) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata con indicazione delle piste, degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento;
d) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata recante l'indicazione di tutti i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, geologico e valanghivo gravanti sull'area e la perimetrazione di siti della Rete Natura 2000;
e) strati informativi che compongono gli elaborati cartografici;
f) estratti delle tavole del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia interessata, del piano territoriale di coordinamento (PTC) dell'ente parco, ove presente, del piano di indirizzo forestale (PIF) della comunità montana interessata, dei piani di governo del territorio (PGT) dei comuni interessati, sulle quali deve essere evidenziata la proposta di area sciabile attrezzata oggetto della richiesta di individuazione;
g) estratti delle tavole del piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del piano di gestione del rischio alluvionale (PGRA) recanti l'indicazione delle eventuali aree in dissesto idraulico e idrogeologico;
h) estratto della cartografia dell'inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e della carta della localizzazione probabile delle valanghe (CLPV);
i) attestazioni relative alla compatibilità della proposta di area sciabile attrezzata rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, ovvero:
1 . dichiarazione di compatibilità urbanistica con i PGT, rilasciata dai comuni interessati;
2. dichiarazione di compatibilità con i PTCP, rilasciata dalle province interessate;
3. dichiarazione di compatibilità con i PTC dei parchi, ove presenti, rilasciata dai relativi enti gestori;
j) relazione tecnica dalla quale risultino:
1. gli obiettivi di sviluppo turistico e occupazionale della zona sciistica a medio e lungo termine, compresi i sistemi di accessibilità;
2. gli impatti sul sistema rurale, sull'agricoltura di montagna, sulla fauna e sul patrimonio forestale;
3. le previsioni delle ricadute sull'economia locale, tenendo anche in considerazione le risorse pubbliche erogate dai programmi di sviluppo rurale a sostegno all'agricoltura, con conseguenti valutazioni in ordine alle vocazioni prevalenti delle aree interessate;
4. la presenza di beni paesaggistici interessati dalla proposta, con indicazione degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), delle aree individuate quali ambiti di elevata naturalità dal vigente piano paesaggistico regionale (PPR), nonché degli eventuali tracciati guida paesaggistici, delle strade panoramiche o di altri percorsi di fruizione riconosciuti dal PPR e dell'eventuale presenza di beni culturali;
5. la coerenza con gli obiettivi del piano territoriale regionale (PTR) e dell'eventuale piano territoriale regionale d'area (PTRA);
6. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto al vigente PPR, con particolare riguardo al tema della tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità e alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
7. la situazione nivologica della zona sciistica e, laddove disponibili, gli scenari di previsioni meteo-climatiche relative al territorio in cui ricade l'area sciabile attrezzata;
8. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione con i fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico presenti, con particolare riguardo a frane, valanghe, alluvioni ed eventuali fenomeni di scioglimento di ghiacciai in atto o previsti nella zona interessata e i necessari approfondimenti inerenti alle situazioni di rischio che possono verificarsi per gli utenti dell'area, in coerenza con le norme di attuazione del PAI e relative disposizioni attuative;
9. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di sistemi per la mobilità, con particolare riguardo all'esclusione di eventuali interferenze, fisiche o funzionali, con l'assetto della rete viaria esistente e con i progetti delle opere infrastrutturali qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio), nonché con gli ulteriori interventi inseriti nel programma regionale della mobilità e dei trasporti;
k) documentazione fotografica, anche aerea, dell'area sciabile attrezzata oggetto di richiesta di individuazione utile alla comprensione del reale stato di fatto;
l) estratto di mappa catastale indicante i dati delle particelle censite nel catasto terreni relative all'area e i dati anagrafici dei soggetti intestatari;
m) descrizione delle opere relative a piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, previste all'interno dell'area sciabile attrezzata;
n) definizione e quantificazione degli interventi compensativi previsti dalla normativa vigente in caso di trasformazione del bosco, corredate di relazione paesaggistica.
2. Per la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) si utilizza come base cartografica la base geografica e topografica di riferimento del sistema informativo territoriale regionale (SIT) di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005 e relative disposizioni di dettaglio.
3. Ove sussista il rischio di valanghe, alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata deve essere allegata una relazione tecnica, corredata del parere dell'ARPA, comprensiva di perizia valangologica predisposta da un tecnico professionista abilitato, riportante i necessari sistemi di prevenzione e di protezione.';
iii) l'articolo 26 è abrogato;
jjj) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'Art. 27
(Caratteristiche tecniche delle piste)
1. Fatto salvo quanto già specificato dal d.lgs. 40/2021 e quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con riferimento agli incroci con le sciovie, le piste hanno caratteristiche tecniche tali da garantire il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe; in particolare:
a) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
b) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
c) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli sciatori;
d) sono di norma prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; in caso di necessità di attraversamento a livello di una strada carrozzabile, sono predisposte in modo da costringere lo sciatore a fermarsi prima di attraversare;
e) sono dotate di un'area comune a più piste che presenta caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;
f) sono dotate di percorsi di trasferimento o di raccordo che non superano una pendenza media del quindici per cento;
g) sono dotate di un punto di confluenza di due o più piste che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.
2. Le piste da discesa:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi e alle esigenze di transito degli sciatori;
b) hanno la parte terminale, per larghezza e profilo, tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori.
3. Le piste da fondo:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno almeno un tracciato pianeggiante per la tecnica classica e uno per la tecnica di pattinaggio, oltre ad una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in salita di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in discesa di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;
d) hanno un franco verticale libero non inferiore a 2,50 metri durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) hanno, se possibile, tratti in salita e in discesa alternati a tratti pianeggianti.';
kkk) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;
lll) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30, le parole: 'del comprensorio sciistico, a curve di livello' sono sostituite dalle seguenti: 'di inquadramento dell'area sciabile attrezzata con curve di livello';
mmm) al punto 10 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30, dopo le parole: 'rischio di valanghe' sono inserite le seguenti: ', frane e alluvioni';
nnn) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
'Art. 31
(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all'autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere istituito il servizio pista e il servizio di soccorso e di aver nominato il direttore della pista con i requisiti richiesti;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere sottoscritto un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
d) relazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto alle lettere f), f-bis), f-ter) ed f-quater) dell'articolo 13, comma 7, della l.r. 26/2014, nonché dell'art. 9, comma 2, lettera f), del d.lgs. 40/2021.
2. Il richiedente autorizzato all'apertura al pubblico assume la funzione di gestore della pista.
3. La conferma da parte del gestore delle attestazioni di cui al comma 1, lettere b) c) e d), è comunicata ogni anno, prima dell'avvio della stagione sciistica, alla comunità montana territorialmente competente, attraverso l'Osservatorio regionale degli sport di montagna.';
ooo) la rubrica dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente: '(Utilizzo delle piste da sci per l'esercizio di altri sport in periodi di non innevamento)';
ppp) il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
'1. Le piste da sci possono essere utilizzate, anche in periodo di non innevamento, per l'esercizio di altri sport su tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione di tali tracciati può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato individuato secondo le normative vigenti.';
qqq) il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
'2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano un'adeguata manutenzione dei tracciati e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dall'erosione del suolo dovuta all'utilizzo dei tracciati stessi.';
rrr) al comma 4 dell'articolo 32, le parole: 'i gestori dei bike park' sono sostituite dalle seguenti: 'i soggetti di cui al comma 1';
sss) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'Art. 33
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste)
1. I direttori delle piste sono individuati dai gestori delle piste tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
2. E' istituito presso la competente struttura regionale l'elenco dei direttori delle piste al quale possono iscriversi:
a) i maestri di sci e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno cinque anni;
b) coloro che, a seguito della frequenza di un corso di formazione teorico-pratico, abbiano superato con esito positivo il relativo esame finale.
3. La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altra area sciabile attrezzata.
4. La direzione regionale competente cura l'organizzazione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), almeno ogni tre anni, in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.
5. Al corso di formazione cui al comma 2, lettera b), possono iscriversi coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
c) adeguate capacità sciistiche.
6. Il corso di formazione per direttore delle piste da sci ha una durata minima di quaranta ore, si conclude con un esame ed ha come oggetto le seguenti materie d'insegnamento teorico-pratico: gestione e sicurezza delle piste, mezzi e tecniche per la percorrenza e la preparazione delle piste, mezzi per la battitura e lavorazione della neve, preparazione e sicurezza delle piste e dei tracciati per lo svolgimento di allenamenti e gare, impianti di innevamento programmato, comunicazioni radio, aspetti legislativi e normativi in materia di aree sciabili attrezzate e piste da sci, compiti del direttore, responsabilità civili e penali inerenti l'esercizio dell'attività, rapporti con il gestore, regole di comportamento degli utenti, poteri direttivi e dispositivi, servizio di soccorso, comunicazione e marketing, pratica in motoslitta o altri mezzi.
7. All'esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.
8. Con decreto dirigenziale, da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al corso di formazione, i relativi programmi, le quote di iscrizione, nonché i criteri di valutazione, le date e le sedi di svolgimento.
9. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del dirigente regionale competente e sono composte da:
a) dirigente regionale competente, o suo delegato;
b) un rappresentante dei gestori delle piste o dei gestori degli impianti di risalita, designato dall'associazione lombarda di categoria degli esercenti degli impianti di trasporto di persone a mezzo fune più rappresentativa;
c) un esperto nelle materie del programma del corso, individuato, di norma, tra i docenti del medesimo corso, designato dalla direzione regionale competente.
10. Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
11. Non possono far parte delle commissioni d'esame i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
12. A seguito del superamento dell'esame finale, la direzione regionale competente provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell'elenco di cui al comma 2, consultabile sulla piattaforma Osservatorio regionale degli sport di montagna (OSM). L'iscrizione nell'elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
13. I direttori delle piste sono tenuti a frequentare ogni tre anni dall'iscrizione nel relativo elenco un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, pena la cancellazione dall'elenco stesso.
14. I direttori delle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l'iscrizione all'elenco. Fino all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall'incarico.
15. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di aggiornamento in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.
16. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, nonché per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento.
17. Il riconoscimento dei titoli di abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste da sci conseguiti in altre regioni o province autonome o in altri Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in Paesi non appartenenti all'Unione europea spetta alla competente direzione regionale che definisce, con decreto regionale, i criteri per la valutazione delle domande di equipollenza e nomina una commissione valutatrice.';
ttt) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
'Art. 34
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci)
1. Le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base e addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono erogati, in base ad apposita convenzione, dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU) o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia e si distinguono in tre tipologie:
a) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;
b) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base riservato agli addetti al soccorso sanitario extra-ospedaliero;
c) corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci di livello avanzato riservato al personale sanitario.
3. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera a), ha una durata minima di sessanta ore, consente di operare esclusivamente su piste da sci e prevede i seguenti insegnamenti:
a. ruolo e responsabilità del soccorritore su pista;
b. organizzazione dei sistemi di soccorso;
c. cenni di anatomia;
d. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso;
e. valutazione primaria del paziente colto da malore e del paziente politraumatizzato;
f. controllo delle emorragie;
g. basic life support defibrillation (BLSD) e manovre di disostruzione;
h. utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
i. gestione del soccorso in caso di valanga;
j. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l'immobilizzazione;
k. utilizzo e gestione dei sistemi di trasporto dell'infortunato su pista da sci;
l. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso in ambiente su pista.
4. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
a. ruolo e responsabilità del soccorritore su pista;
b. organizzazione dei sistemi di soccorso su pista;
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
d. utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di altri specifici presidi;
e. gestione del soccorso in caso di valanga;
f. addestramento per l'utilizzo di dispositivi di trasporto con uno o due conduttori;
g. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l'immobilizzazione su piste da sci e ambienti alpini invernali;
h. gestione soccorso sanitario del pubblico e del personale tecnico in caso di manifestazioni;
i. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso di base in ambiente su pista e in attesa del soccorso avanzato.
5. Il corso di formazione di cui al comma 2 lettera c), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
a. ruolo e responsabilità del soccorso su pista;
b. organizzazione dei sistemi di soccorso su pista;
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
d. utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di specifici presidi;
e. gestione del soccorso in caso di valanga;
f. addestramento per l'utilizzo di dispositivi di trasporto con uno o due conduttori;
g. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l'immobilizzazione su piste da sci e ambienti alpini invernali;
h. gestione soccorso sanitario del pubblico e del personale tecnico, in caso di manifestazione;
i. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso avanzato in ambiente su pista;
j. scenari di collaborazione con elisoccorso.
6. Per accedere al corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci livello avanzato i candidati devono avere ricevuto negli ultimi cinque anni una formazione sanitaria sulla gestione di base ed avanzata delle emergenze mediche e delle emergenze traumatiche riconosciute dall'AREU.
7. L'accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) adeguate capacità sciistiche.
8 . All'esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.
9. A seguito del superamento dell'esame finale l'AREU provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell'elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste istituito presso la competente struttura regionale. L'iscrizione nell'elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza di corsi di aggiornamento erogati in base ad apposita convenzione dalla stessa Agenzia.
10. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato dall' AREU o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia, pena la cancellazione dall'elenco stesso.
11. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l'iscrizione all'elenco. Fino all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall'incarico.
12. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono definite dall'AREU, d'intesa con la struttura regionale competente. L'AREU provvede, inoltre, al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre Regioni o province autonome o in altri Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in Paesi non appartenenti all'Unione europea.';
uuu) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
'Art. 34 bis
(Modalità di organizzazione del servizio di soccorso sulle piste)
1. I gestori devono garantire un'adeguata organizzazione del servizio di primo soccorso che tenga conto della specifica realtà territoriale e della necessità di assicurare un tempestivo intervento agli infortunati sulle piste e il loro trasporto in luoghi accessibili agli ordinari mezzi di soccorso su gomma o atterrabili dagli elicotteri della flotta regionale di elisoccorso, ai fini della loro assistenza ed eventuale presa in carico da parte del Servizio sanitario di emergenza urgenza regionale.
2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale oppure tramite affidamento a terzi, regolato da appositi contratti o convenzioni.
3. Ciascun gestore deve disporre di almeno una squadra composta da due soccorritori operativi ed immediatamente attivabili presenti quotidianamente durante l'orario di apertura delle piste e qualificati come addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci. Il numero di soccorritori deve comunque essere adeguato alla presenza degli utenti nel comprensorio o stazione sciistica, alle caratteristiche morfologiche del territorio interessato e all'estensione delle piste e degli impianti, in modo da poter rispondere tempestivamente alle richieste di soccorso.
4. La dotazione minima di ciascuna squadra di addetti al soccorso su pista da sci deve prevedere, oltre ad un defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (DAE), tutti i presidi necessari alla corretta gestione di base delle più frequenti patologie mediche e traumatiche, nonché all'immobilizzazione e al trasporto atraumatico dei pazienti, secondo quanto indicato dall'AREU con apposito provvedimento.
5. La dotazione minima deve inoltre prevedere un telefono cellulare per ogni squadra di soccorso che sia dedicato alle comunicazioni con le sale operative di emergenza dell'AREU. In caso di scarsa copertura della telefonia cellulare deve essere previsto anche un apparato radio quale sistema di back-up per comunicazioni con un operatore raggiungibile dalle sale operative dell'AREU tramite telefonia cellulare o numero fisso.
6. Ai fini di un rapido trasporto degli infortunati, ciascun gestore deve disporre di almeno un'area atterrabile per elisoccorso di dimensioni minime pari a quaranta metri per ogni lato, preventivamente verificata e censita dall'AREU, libera da ostacoli e mantenuta battuta a cura del gestore.
7. Nell'ambito dei comprensori sciistici possono essere conclusi accordi tra i gestori per la condivisione del servizio di soccorso o per il vicariamento reciproco in caso di contestuale impegno delle squadre di soccorso, purché sia comunque assicurata la tempestività degli interventi. Possono essere altresì conclusi accordi per la condivisione di aree atterrabili per elisoccorso.
8. Oltre ai DAE in dotazione alle squadre di soccorso, i gestori collocano i defibrillatori nei luoghi di maggior affluenza e nella postazione del servizio di soccorso qualora presente e comunque preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita posti alle quote più elevate.
9. Deve essere previsto un locale di ricovero temporaneo per gli infortunati, posizionato in prossimità delle stazioni a valle, ove far stazionare i pazienti in attesa dei soccorsi organizzati proteggendoli dalle condizioni climatiche avverse.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno il gestore provvede ad aggiornare i dati relativi all'organizzazione del servizio di soccorso riportati sull'osservatorio regionale degli sport di montagna per le successive verifiche da parte delle comunità montane competenti entro il 15 dicembre, evidenziando, in particolare, le modalità secondo le quali il servizio è espletato, il numero ed i nominativi degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci, il numero e il posizionamento dei defibrillatori semiautomatici collocati, le modalità di collegamento con le centrali del numero unico di emergenza 112, le aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati, con le relative coordinate geografiche, le convenzioni stipulate per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e la presenza di un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe. I dati aggiornati sono resi disponibili all' AREU.
11. Le comunità montane territorialmente competenti, previa informativa all'AREU, possono, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni sciistiche con un solo impianto di risalita, consentire, in considerazione delle caratteristiche delle piste da sci, del numero di utenti o di altre circostanze locali, differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla struttura regionale competente.';
vvv) il comma 2 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
'2. Gli addetti al servizio pista provvedono, in particolare:
a) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori, da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistici, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche;
b) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori delle piste, riservati alla pratica di evoluzioni acrobatiche;
c) a delimitare lateralmente le piste aperte al transito degli utenti con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro;
d) ad effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti per accertarsi che sulle piste servite da tali impianti non siano rimasti utenti in difficoltà;
e) a curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
f) ad eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) a proteggere dagli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
h) ad effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutte le misure necessarie a garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque, astenendosi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente nella produzione di neve artificiale;
i) a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
j) a segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;
k) a realizzare barriere per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia utilizzando accorgimenti che considerino le conseguenze di un eventuale urto;
l) ad adottare per tutti i sistemi di protezione accorgimenti che tengano conto delle conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;
m) a chiudere l'accesso alle piste in caso di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche.';
www) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 36 sono sostituite dalle seguenti:
'b) evidenziare, all'inizio della pista anche se coincidente con una biforcazione, il grado di difficoltà, la denominazione, la numerazione e l'eventuale chiusura;
c) fornire, lungo la pista, le informazioni integrative della palinatura relative alla denominazione e numerazione della pista per le piste da discesa oppure per le piste da fondo con lunghezza superiore a cinque chilometri alla distanza che resta da percorrere;'
xxx) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 36, le parole: 'di sciata' sono sostituite dalla seguente: 'sciistiche';
yyy) il comma 2 dell'articolo 36 è abrogato;
zzz) gli articoli 37, 38 e 39 sono abrogati;
aaaa) l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“Art. 40
(Regolazione dell’accesso alle piste)
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 40/2021:
a) le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;
b) le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli posizionati in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo;
c) le piste destinate ad altri sport sulla neve, quali, ad esempio, snowbike, fatbike, snowkite e snowtubing, sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura, oppure, ove non esistano impianti serventi, negli orari esposti su appositi pannelli.
2. È disposta la chiusura degli accessi delle piste, anche durante gli orari di cui al comma 1, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire le attività di delimitazione, protezione, controllo, messa in sicurezza o apprestamento del soccorso, compreso un periodo di almeno un mese, o comunque stabilito dal gestore, precedente all’apertura stagionale degli impianti per la preparazione delle piste e successivo alla chiusura stagionale degli impianti per la chiusura e messa in sicurezza delle piste e delle attrezzature;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) svolgimento di operazioni di battitura con mezzi meccanici e altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) svolgimento di gare o allenamenti.
3. La chiusura delle piste può essere totale o parziale a seconda dell’estensione della potenziale pericolosità.
4. La chiusura delle piste è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa per l’intera larghezza della pista ed è segnalata, dove occorre, sia mediante segnali di pericolo sia nei pannelli posti in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa e in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo.
5. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard.”;
bbbb) gli articoli da 41 a 44 sono abrogati;
cccc) al comma 1 dell’articolo 46, le parole: “nella legge 363/2003” sono sostituite dalle seguenti: “nel decreto legislativo 40/2021”.
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del regolamento regionale n. 5/2017, come modificato dal comma 1, lettera sss), del presente articolo, sono iscritti di diritto nell'elenco dei direttori delle piste tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell'ultimo quinquennio, dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1, l'attività di direttore delle piste nei comprensori sciistici o nelle stazioni sciistiche lombarde, sulla base di attestazione rilasciata dai gestori. Tali soggetti sono comunque tenuti a frequentare il corso di aggiornamento previsto dal sopracitato articolo del regolamento entro tre anni dalla data d'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste, pena la cancellazione dall'elenco stesso.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento regionale n. 5/2017, come modificato dal comma 1, lettera ttt), del presente articolo, sono iscritti di diritto nell’elenco degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell’ultimo quinquennio l’attività di addetto al soccorso sulle piste da sci lombarde, sulla base di attestazione rilasciata dai gestori. Tali soggetti sono comunque tenuti a frequentare con esito positivo un corso di formazione previsto dal sopracitato articolo del regolamento entro due anni dalla data di iscrizione nell’elenco, pena la cancellazione dall’elenco stesso. È fatta salva la possibilità di riconoscere il percorso formativo compiuto negli ultimi cinque anni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi