Regolamento Regionale
28 marzo 2025
, n. 3
Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')
(BURL n. 14, suppl. del 01 Aprile 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2025-03-28;3
Articolo 1
(Modifiche al r.r. 7/2017)
1. Al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. L'attuazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all'incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano' e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 2, della l.r. 12/2005.';
b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
'c bis) soluzioni basate sulla natura: sistemi in grado di proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare gli ecosistemi naturali e quelli modificati fornendo, al contempo, benessere per gli esseri umani e benefici per la biodiversità;';
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
'l) portata specifica massima ammissibile allo scarico, espressa in l/s per ettaro: portata (espressa in litri al secondo) massima ammissibile allo scarico nel ricettore per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento ai sensi della lettera n ter);';
d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
'n bis) coefficiente di deflusso medio ponderale dell'intervento: valore medio, ottenuto con una media ponderata, del coefficiente di deflusso relativo alla superficie interessata dall'intervento;
n ter) superficie interessata dall'intervento: somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l'applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 3. In particolare, per gli edifici e i manufatti edilizi corrisponde alla superficie occupata dall'edificazione di cui alla lettera n quater) del presente comma;
n quater) superficie occupata dall'edificazione: superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale delle costruzioni fuori terra, seminterrate e interrate, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 metri;
n quinquies) isola di calore urbano: fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane cittadine, rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali.';
n ter) superficie interessata dall'intervento: somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l'applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 3. In particolare, per gli edifici e i manufatti edilizi corrisponde alla superficie occupata dall'edificazione di cui alla lettera n quater) del presente comma;
n quater) superficie occupata dall'edificazione: superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale delle costruzioni fuori terra, seminterrate e interrate, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 metri;
n quinquies) isola di calore urbano: fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane cittadine, rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali.';
e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi:
a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, solo se consistono nella demolizione totale o nella demolizione parziale, a condizione che quest'ultima tipologia di demolizione sia maggiore del 70 per cento della superficie coperta della costruzione esistente, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento dell'indice di copertura preesistente; ai fini della verifica dell'aumento dell'indice di copertura di cui alla presente lettera, non si considerano gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico previsti ai sensi della normativa vigente in materia;
b) di nuova costruzione, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell'edificio;
c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
d) relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e ter), del d.p.r. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie maggiore di 150 mq;
2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del presente comma o di cui al comma 3;
e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie occupata dall'edificazione maggiore di 150 mq;
2. di superficie occupata dall'edificazione minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma.';
a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, solo se consistono nella demolizione totale o nella demolizione parziale, a condizione che quest'ultima tipologia di demolizione sia maggiore del 70 per cento della superficie coperta della costruzione esistente, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento dell'indice di copertura preesistente; ai fini della verifica dell'aumento dell'indice di copertura di cui alla presente lettera, non si considerano gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico previsti ai sensi della normativa vigente in materia;
b) di nuova costruzione, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell'edificio;
c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
d) relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e ter), del d.p.r. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie maggiore di 150 mq;
2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del presente comma o di cui al comma 3;
e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie occupata dall'edificazione maggiore di 150 mq;
2. di superficie occupata dall'edificazione minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma.';
f) all'articolo 3, comma 2 bis, sono apportate le seguenti modifiche:
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
'a) realizzazione di parcheggi, aree di sosta, piazzali e piazze, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie maggiore di 150 mq;
2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2;
b) realizzazione di aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque e di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2 o alla lettera a) del presente comma;';
1. di superficie maggiore di 150 mq;
2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2;
b) realizzazione di aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque e di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2 o alla lettera a) del presente comma;';
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
'b bis) installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).';
g) all'articolo 3, dopo, il comma 2 bis è inserito il seguente:
'2 ter. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 7 bis, lettera d quater), del presente articolo, sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi di:
a) realizzazione di nuove discariche;
b) ampliamento di superficie di discariche esistenti.';
a) realizzazione di nuove discariche;
b) ampliamento di superficie di discariche esistenti.';
h) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole 'di tipo E - strada urbana di quartiere,', contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e c) dello stesso comma 3, sono inserite le seguenti: 'E bis - Strade urbane ciclabili,';
i) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 la parola 'comparto è sostituita dalla seguente: 'lotto';
j) all'articolo 3, comma 7 bis, lettera b), la parola 'vincoli' è sostituita dalla seguente: 'tutela';
k) all'articolo 3, comma 7 bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
'c) gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un intervento di cui al comma 2, al comma 2 bis, lettere a) e b bis), o al comma 3;';
l) all'articolo 3, comma 7 bis, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua e fontane;';
m) all'articolo 3, comma 7 bis, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
'd bis) le opere, realizzate ai fini del presente regolamento, che prevedono l'infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
d ter) le porzioni di sito oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs.152/2006, in corso o anche già conclusi con interventi di messa in sicurezza permanente ovvero a seguito di chiusura del procedimento con analisi di rischio, che abbiano comportato il calcolo di concentrazioni soglia di rischio (CSR);
d quater) gli interventi relativi alle discariche ante-norma e alle discariche cessate come definite dall'articolo 17 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
d quinquies) i rifugi alpinistici, i bivacchi fissi e la viabilità alpina, così come definiti dall'articolo 32 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nonché i rifugi escursionistici di cui alla stessa l.r. 27/2015 e gli edifici isolati raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico se localizzati a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine;
d sexies) gli impianti a fune, compresi gli edifici o manufatti pertinenziali, quali stazioni e biglietterie, solo se posti a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine;
d septies) la viabilità agro-silvo-pastorale;
d octies) gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis e gli interventi soggetti all'applicazione del presente regolamento previsti al comma 3, con scarico diretto a lago, solo qualora compatibile secondo quanto stabilito dalla concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente;
d novies) interventi in aree cimiteriali.';
d ter) le porzioni di sito oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs.152/2006, in corso o anche già conclusi con interventi di messa in sicurezza permanente ovvero a seguito di chiusura del procedimento con analisi di rischio, che abbiano comportato il calcolo di concentrazioni soglia di rischio (CSR);
d quater) gli interventi relativi alle discariche ante-norma e alle discariche cessate come definite dall'articolo 17 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
d quinquies) i rifugi alpinistici, i bivacchi fissi e la viabilità alpina, così come definiti dall'articolo 32 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nonché i rifugi escursionistici di cui alla stessa l.r. 27/2015 e gli edifici isolati raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico se localizzati a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine;
d sexies) gli impianti a fune, compresi gli edifici o manufatti pertinenziali, quali stazioni e biglietterie, solo se posti a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine;
d septies) la viabilità agro-silvo-pastorale;
d octies) gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis e gli interventi soggetti all'applicazione del presente regolamento previsti al comma 3, con scarico diretto a lago, solo qualora compatibile secondo quanto stabilito dalla concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente;
d novies) interventi in aree cimiteriali.';
n) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole 'preesistente all'urbanizzazione' sono inserite le seguenti: 'o all'impermeabilizzazione';
o) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. Il controllo e la gestione delle acque pluviali sono effettuati, ove possibile, prioritariamente mediante soluzioni basate sulla natura e sui sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute le più adeguate nel caso di specie, che garantiscono l'infiltrazione, l'evapotraspirazione e il riuso e che concorrono all'incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano' e alla tutela della biodiversità.';
p) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), al numero 1.3 sono aggiunte, in fine, le parole '; il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell'accordo l'autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle' e il numero 5.5. è sostituito dal seguente:
'5.5. dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall'applicativo medesimo.';
'5.5. dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall'applicativo medesimo.';
2) al comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituito dal seguente:
'1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi'
e al numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; nel caso di scarico in un reticolo privato, il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell'accordo l'autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle';3) al comma 1, l'alinea della lettera c) è sostituito dal seguente: 'per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi e per le attività di edilizia delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 380/2001, soggetti all'applicazione del presente regolamento:'
e al numero 2 della stessa lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole '; nel caso di scarico in un reticolo privato, il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell'accordo l'autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle';
e al numero 2 della stessa lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole '; nel caso di scarico in un reticolo privato, il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell'accordo l'autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle';
4) al comma 1, dopo il numero 2 della lettera c) è aggiunto il seguente:
'2 bis. il certificato di collaudo tecnico amministrativo o, nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione, è corredato dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall'applicativo medesimo;';
5) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica secondo quanto previsto all'articolo 16:
2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità o, per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi e per le attività di edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 380/2001 soggetti all'applicazione del presente regolamento, il certificato di collaudo tecnico ammnistrativo o, nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione, deve essere corredato anche dalla ricevuta di pagamento al comune o ai comuni interessati dell'importo di cui all'articolo 16 e dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall'applicativo medesimo;';
1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché al progetto di fattibilità tecnico-economica di interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi soggetti all'applicazione del presente regolamento, deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell'intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all'articolo 16;
2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità o, per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi e per le attività di edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 380/2001 soggetti all'applicazione del presente regolamento, il certificato di collaudo tecnico ammnistrativo o, nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione, deve essere corredato anche dalla ricevuta di pagamento al comune o ai comuni interessati dell'importo di cui all'articolo 16 e dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall'applicativo medesimo;';
6) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
'e) per ogni intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3, il progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare e inviare mediante lo specifico applicativo regionale il modulo per il monitoraggio dell'efficacia delle disposizioni sull'invarianza idraulica e idrologica recante i contenuti di cui all'allegato D. Il modulo va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d'opera.';
r) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettere a), b) e c), ovunque ricorrano le parole 'superficie scolante impermeabile dell'intervento' sono sostituite dalle seguenti: 'superficie interessata dall'intervento';
2) dopo il comma 2è inserito il seguente:
'2 bis. Il valore massimo ammissibile della portata meteorica scaricabile nei ricettori non può essere inferiore a 1 l/s, salvo limiti più restrittivi ai sensi del comma 2.';
3) al comma 5 le parole 'di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata' sono sostituite dalle seguenti: 'indicato nelle norme di attuazione del piano di tutela delle acque vigente';
s) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. Ai fini dell'individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gli interventi di cui all'articolo 3, richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica, sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, a seconda della superficie interessata dall'intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale dell'intervento, calcolato ai sensi del comma 3 bis del presente articolo. Ai fini della definizione della superficie interessata dall'intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere frazionato.';
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. I seguenti coefficienti di deflusso sono adottati per la stima della superficie scolante impermeabile interessata dall'intervento, valutando il coefficiente di deflusso medio ponderale dell'intervento rispetto alle superfici distinte in tre categorie:
a) pari a 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, e pavimentazioni continue impermeabili di strade, vialetti, parcheggi;
b) pari a 0,7 per i tetti verdi, i giardini pensili e le aree verdi sovrapposti a solette comunque costituite, per le aree destinate all'infiltrazione delle acque gestite ai sensi del presente regolamento e per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili di strade, vialetti, parcheggi, ove ne siano certificate la durabilità e la funzionalità nel tempo, nonché per i pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici;
c) pari a 0,3 per le aree permeabili di qualsiasi tipo, comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque ed escludendo dal computo le aree verdi non sovrapposte a nuove solette comunque costituite e prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, le superfici incolte e quelle di uso agricolo.';
t) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
u) all'articolo 11, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il numero 2 della lettera a) è sostituito dal seguente:
'2. T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare per valutare qualitativamente che, con le opere dimensionate con il tempo di ritorno di cui al numero 1 della presente lettera, non si determinino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose, siano esse le opere stesse o le strutture presenti nell'intorno e per fornire al titolare delle opere indicazioni delle eventuali ulteriori misure locali, anche non strutturali, di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi, da adottare per gestire il rischio residuo;';
2) al secondo periodo del numero 1 della lettera c) le parole 'è possibile infiltrare una parte' sono sostituite dalle seguenti: 'è possibile infiltrare tutto o parte';
3) all'alinea del numero 2 della lettera c) le parole 'l'infiltrazione di una parte' sono sostituite dalle seguenti: 'l'infiltrazione di tutto o parte';
4) il numero 2.1 della lettera c) è sostituito dal seguente:
'2.1. della qualità delle acque meteoriche di cui si prevede l'infiltrazione in relazione alla loro compatibilità con la tutela qualitativa delle falde, tenendo conto della disciplina vigente per le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano;';
5) il numero 3 della lettera c) è sostituito dal seguente:
'3. l'analisi dell'infiltrabilità dei deflussi superficiali deve basarsi sulle conoscenze e su quanto previsto dagli strumenti di pianificazione distrettuali, regionali e provinciali di settore, dagli studi o dai documenti redatti dal comune ai sensi dell'articolo 14, nonché nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del comune;';
6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) calcolo dell'idrogramma netto: la valutazione delle perdite idrologiche per il calcolo dell'idrogramma netto di piena in arrivo all'opera o all'insieme delle opere di invarianza idraulica e idrologica, può essere effettuata o in via semplificata adottando i valori standard del coefficiente di deflusso di cui all'articolo 9, comma 3 bis, o seguendo le indicazioni di cui all'Allegato F.';
7) il numero 3 della lettera e) è sostituito dal seguente:
'3. il volume di laminazione da adottare per la progettazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica è quello risultante dai calcoli, in caso di utilizzo del metodo delle sole piogge o della procedura di calcolo dettagliata, o quello valutato in termini parametrici come requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2;';
8) il numero 4 bis della lettera e) è sostituito dal seguente:
'4 bis. il volume dei vuoti di un sistema di infiltrazione, opportunamente ridotto al fine di tenere conto della progressiva tendenza all'intasamento, come indicato alla lettera c), numero 4, è computabile come parte del volume da realizzare ai sensi del presente regolamento.';
9) il numero 1 della lettera f) è sostituito dal seguente:
'1. il tempo di svuotamento dell'invaso è calcolato come rapporto tra il volume massimo realizzato ai fini del presente regolamento e la portata di scarico, determinata come somma tra la portata inviata al ricettore e l'eventuale portata infiltrata da opere di infiltrazione;';
10) al numero 3 della lettera f) le parole 'il progetto valuta il rischio' sono sostituite dalle seguenti: 'il progetto valuta qualitativamente il rischio';
12) il numero 3 della lettera g) è sostituito dal seguente:
'3. per gli scarichi a gravità, il diametro del tubo di collegamento tra la vasca di laminazione e il pozzetto di ispezione deve essere calcolato in funzione della portata massima ammissibile allo scarico. Poiché tale diametro può risultare ridotto, il sistema potrà essere progettato mantenendo una tubazione di diametro maggiore integrata con dei sistemi di regolazione della portata quali paratoie o misuratori di portata a vortice; in assenza di tali sistemi il pericolo di occlusione deve essere tenuto presente nel piano di manutenzione, secondo le disposizioni dell'articolo 13, che deve prevedere:
3.1. un periodico controllo del tubo di collegamento, oltre che delle altre strutture, con frequenza tanto maggiore quanto minore è il suo diametro;
3.2. la possibilità che il tubo sia occluso, o che si possa anche occludere nel corso dell'evento, impedendo quindi lo scarico della vasca successivo all'evento, restando in ogni caso a carico del titolare la gestione del conseguente rischio idraulico residuo e l'onere di garantire lo svuotamento della vasca entro il termine indicato al comma 2, lettera f);';
3.1. un periodico controllo del tubo di collegamento, oltre che delle altre strutture, con frequenza tanto maggiore quanto minore è il suo diametro;
3.2. la possibilità che il tubo sia occluso, o che si possa anche occludere nel corso dell'evento, impedendo quindi lo scarico della vasca successivo all'evento, restando in ogni caso a carico del titolare la gestione del conseguente rischio idraulico residuo e l'onere di garantire lo svuotamento della vasca entro il termine indicato al comma 2, lettera f);';
v) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le parole 'ferme restando la compilazione e trasmissione del modulo di cui all'allegato D' sono sostituite dalle seguenti: 'fermi restando la compilazione e l'invio del modulo di cui all'allegato D';
z) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
'b) nell'adozione del requisito minimo indicato al comma 2, per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7; in questo caso il valore massimo ammissibile della portata meteorica scaricabile nei ricettori di cui all'articolo 8 è quello relativo alle aree C a bassa criticità idraulica.';
bb) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale. È facoltà dei comuni ricadenti nelle aree a media criticità limitare gli approfondimenti idraulici di cui al comma 7, lettera a), numero 3, solo agli ambiti più critici individuati nel documento semplificato del rischio idraulico comunale, ai sensi del comma 8, lettera a), numero 1 bis.';
2) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'Tali comuni hanno comunque facoltà di redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, soprattutto qualora vi sia evidenza di allagamenti in ambito urbano dovuti ad insufficienza delle reti di drenaggio';
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Sia lo studio comunale di gestione del rischio idraulico che il documento semplificato del rischio idraulico comunale contengono la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale per insufficienza delle reti di drenaggio urbano e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio.';
5) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: 'Gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7, gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT con le modalità ed entro i termini indicati all'articolo 58 bis, comma 7, della l.r. 12/2005.';
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. I costi di redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio idraulico comunale sono sostenuti dal Comune. Il gestore del servizio idrico integrato può contribuire in relazione al perimetro di attività di propria competenza.';
7) al comma 7, lettera a), il numero 3 è sostituito dal seguente:
'3. la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria. A tal fine, i comuni ricadenti nelle aree ad alta criticità idraulica, di cui all'articolo 7, effettuano la modellazione di cui al punto 3.1 estesa all'intero territorio comunale, mentre i comuni ricadenti nelle aree a media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, effettuano la modellazione di cui al punto 3.1 limitata agli ambiti del territorio comunale individuati nel documento semplificato del rischio idraulico comunale, ai sensi del comma 8, lettera a), numero 1 bis. In particolare, lo studio:
3.1. effettua la modellazione idrodinamica del territorio comunale per il calcolo dei corrispondenti deflussi meteorici, in termini di volumi e portate, per gli eventi meteorici di riferimento di cui al numero 1. Il grado di complessità del modello implementato dovrà essere commisurato ad una valutazione preliminare delle situazioni di rischio idraulico presenti sul territorio comunale, ovvero in base alle indicazioni del documento semplificato del rischio idraulico comunale. Per lo sviluppo di tale modello idraulico, il comune può avvalersi del gestore del servizio idrico integrato;
3.2. si basa prioritariamente sul Database Topografico Comunale (DBT) e su qualsiasi altra fonte o approfondimenti specifici necessari per assicurare un adeguato dettaglio di rappresentazione del territorio;
3.3. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli fognari presenti sul territorio. A tal fine, il gestore del servizio idrico integrato fornisce il rilievo di dettaglio della rete stessa e, se disponibile, fornisce anche lo studio idraulico dettagliato della rete fognaria;
3.4. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla rete fognaria, utilizzando studi o rilievi di dettaglio degli stessi, qualora disponibili, o attraverso valutazioni di massima;
3.5. individua le aree in cui si accumulano le acque, provocando quindi allagamenti;';
3.1. effettua la modellazione idrodinamica del territorio comunale per il calcolo dei corrispondenti deflussi meteorici, in termini di volumi e portate, per gli eventi meteorici di riferimento di cui al numero 1. Il grado di complessità del modello implementato dovrà essere commisurato ad una valutazione preliminare delle situazioni di rischio idraulico presenti sul territorio comunale, ovvero in base alle indicazioni del documento semplificato del rischio idraulico comunale. Per lo sviluppo di tale modello idraulico, il comune può avvalersi del gestore del servizio idrico integrato;
3.2. si basa prioritariamente sul Database Topografico Comunale (DBT) e su qualsiasi altra fonte o approfondimenti specifici necessari per assicurare un adeguato dettaglio di rappresentazione del territorio;
3.3. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli fognari presenti sul territorio. A tal fine, il gestore del servizio idrico integrato fornisce il rilievo di dettaglio della rete stessa e, se disponibile, fornisce anche lo studio idraulico dettagliato della rete fognaria;
3.4. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla rete fognaria, utilizzando studi o rilievi di dettaglio degli stessi, qualora disponibili, o attraverso valutazioni di massima;
3.5. individua le aree in cui si accumulano le acque, provocando quindi allagamenti;';
8) al comma 7, lettera a), il numero 5 è sostituito dal seguente:
'5. l'indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica, privilegiando gli interventi di deimpermeabilizzazione delle superfici, i sistemi disperdenti al suolo e i bacini di detenzione/ritenzione ovvero i sistemi di raccolta superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezionali.';
9) al comma 7, lettera a), dopo il numero 5 è inserito il seguente:
'5 bis. l'indicazione delle misure non strutturali ai fini dell'attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, quali l'incentivazione dell'estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, la definizione di una corretta gestione delle aree agricole per l'ottimizzazione della capacità di trattenuta delle acque da parte del terreno, nonché delle altre misure non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali misure di protezione civile, difese passive attivabili in tempo reale;';
10) al comma 7, lettera a), il numero 6 è sostituito dal seguente:
'6. l'individuazione delle aree da riservare per l'attuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica pubbliche e di interesse pubblico o generale, ivi compresi gli eventuali volumi di laminazione degli scarichi di acque reflue urbane o di laminazione lungo la rete fognaria pubblica, sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, con l'indicazione delle caratteristiche tipologiche di tali misure. A tal fine, tiene conto anche delle previsioni del piano d'ambito del servizio idrico integrato;';
11) al comma 7, lettera a), il numero 6 bis è sostituito dal seguente:
'6 bis. la delimitazione, in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali, delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte ovvero potenzialmente adatte con prescrizioni, all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda sub-affiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione, all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, in relazione agli utilizzi idropotabili e con particolare riferimento alle zone di rispetto di cui alla normativa vigente, aree con terreni contaminati, siti oggetto di procedimento di bonifica in corso o concluso di cui all'articolo 3, comma 7 bis, lettera d ter);';
12) al comma 7, lettera c), le parole 'di cui alla lettera a), numero 5' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alla lettera a), numero 5 bis';
13) al comma 8, lettera a), il numero 1 è sostituito dal seguente:
'1. la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della conformazione morfologica del territorio o anche per insufficienza della rete fognaria individuate in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio idrico integrato;';
14) al comma 8, lettera a), dopo il numero 1 è inserito il seguente:
'1 bis. per i comuni ricadenti nelle aree a media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, l'individuazione degli ambiti del territorio comunale per i quali deve essere redatta la modellazione idrodinamica di cui al comma 7, lettera a), numero 3.1;';
15) al comma 8, lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
'2. l'indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica pubbliche e di interesse pubblico o generale, sia per la parte già urbanizzata del territorio che per gli ambiti di nuova trasformazione, e l'individuazione delle aree da riservare per le stesse, ivi compresi gli eventuali volumi di laminazione degli scarichi di acque reflue urbane o di laminazione lungo la rete fognaria pubblica. A tal fine, tiene conto anche delle previsioni del piano d'ambito del servizio idrico integrato;';
16) al comma 8, lettera a), il numero 3 bis è sostituito dal seguente:
'3 bis. la delimitazione, in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali, delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte ovvero potenzialmente adatte con prescrizioni, all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione, all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, in relazione agli utilizzi idropotabili e con particolare riferimento alle zone di rispetto di cui alla normativa vigente, aree con terreni contaminati, siti oggetto di procedimento di bonifica in corso o concluso di cui all'articolo 3, comma 7 bis, lettera d ter);';
17) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
'b) le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 2, sono individuate dal comune in raccordo con il gestore del servizio idrico integrato per gli aspetti di pertinenza del servizio idrico;';
18) al comma 8 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
'c bis) gli esiti del documento semplificato vengono inviati dal comune al gestore del servizio idrico integrato e all'ente di governo dell'ambito, di cui all'articolo 48 della l.r. 26/2003, per le azioni di competenza.';
19) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
'9 bis. Al fine di favorire il monitoraggio regionale degli adempimenti pianificatori comunali sull'invarianza idraulica e idrologica, di cui al presente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno tutti i comuni sono tenuti a compilare il modulo di cui all'allegato M bis e a trasmetterlo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da suo delegato, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata della Regione 'invarianza.studi@pec.regione.lombardia.it' fino alla data di effettiva disponibilità di apposito applicativo informatico regionale. Dopo tale data, l'obbligo di trasmissione del modulo è assolto tramite la relativa compilazione nello stesso applicativo.';
cc) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
'b) riduzione del contributo sul costo di costruzione, di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005;';
dd) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. La monetizzazione è consentita per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) ed e), per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai disposti del presente regolamento, secondo quanto stabilito dal presente comma. Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) ed e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del presente comma, mentre per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r. 12/2005, devono sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e b) del seguente elenco:
a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall'edificazione e la superficie fondiaria maggiore o uguale al 70 per cento, e pertanto da una superficie dell'area esterna all'edificazione, esistente e in progetto, minore del 30 per cento;
b) è dimostrata l'impossibilità a realizzare nella quota parte di superficie fondiaria esterna all'edificazione, di cui alla lettera a), il volume di laminazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3;
c) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3, sulle coperture dell'edificato e nel sottosuolo dello stesso è motivatamente impedita.';
a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall'edificazione e la superficie fondiaria maggiore o uguale al 70 per cento, e pertanto da una superficie dell'area esterna all'edificazione, esistente e in progetto, minore del 30 per cento;
b) è dimostrata l'impossibilità a realizzare nella quota parte di superficie fondiaria esterna all'edificazione, di cui alla lettera a), il volume di laminazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3;
c) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3, sulle coperture dell'edificato e nel sottosuolo dello stesso è motivatamente impedita.';
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La monetizzazione è consentita per gli interventi, previsti in ambiti urbani, relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3, soggetti all'applicazione del presente regolamento, unicamente per interventi da realizzarsi nelle aree C a bassa criticità idraulica, nei soli ambiti non soggetti ad allagamenti come da previsioni del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), qualora le correlate opere di invarianza non risultino realizzabili per problematiche di tipo morfologico o idrogeologico. La non realizzabilità di tali opere deve essere dimostrata ed esplicitata nella relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura.';
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Nei casi di monetizzazione di cui al comma 2, il valore di cui al comma 3 è suddiviso tra tutti i comuni interessati dall'infrastruttura, in proporzione alla superficie dell'infrastruttura ricadente all'interno del territorio comunale rispetto alla superficie totale dell'infrastruttura stessa.';
ee) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, sono approvati contestualmente alle modifiche apportate a uno o più articoli del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis.';
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
'1 bis. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici degli allegati A, D, E, F, G, H, I ed L, nonché dell'allegato M bis, introdotto dal regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")', possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, laddove tali modifiche e aggiornamenti non comportino modifiche al presente regolamento e non costituiscano presupposti per l'applicazione dello stesso regolamento. Gli allegati modificati e aggiornati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del presente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) entro trenta giorni dalla relativa approvazione.';
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Il valore del costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento di cui al comma 3 dell'articolo 16 è periodicamente aggiornato con decreto del direttore generale competente in materia di difesa del suolo.';
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Al fine della verifica dell'applicazione del presente regolamento e dell'individuazione delle eventuali modifiche o correzioni da apportarvi, il regolamento stesso è sottoposto a monitoraggio con cadenza, di norma, quinquennale. Il monitoraggio è basato sulle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), e ai sensi dell'articolo 14, comma 9 bis, del presente regolamento.'.
2. Gli allegati da A ad H al r.r. 7/2017 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente regolamento.
3. Dopo l'allegato M al r.r. 7/2017è aggiunto, in fine, l'allegato M bis (Modulo per il monitoraggio degli adempimenti pianificatori sull'invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 14 del regolamento), nel testo riportato in allegato al presente regolamento.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia