Regolamento Regionale
30 luglio 2025
, n. 6
Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)). Definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche
(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2025-07-30;6
Art. 1
(Modifiche al r.r. 7/2016 e introduzione dell'allegato G bis)
1. Al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo))(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è così sostituito:
'Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. Sono, altresì, definiti, in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 37 della l.r. 27/2015, i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, ivi incluse le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) aventi finalità turistica.';
d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
'Art. 3 bis
(Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi)
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G bis.
3. Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.';
(Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi)
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G bis.
3. Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.';
f) al comma 3 dell'articolo 8 le parole: 'Alla comunicazione di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'Alla comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 27/2015 relativa alle case e appartamenti per vacanze e a quella di cui all'articolo 38, comma 1 bis, della medesima legge, relativa alle locazioni per finalità turistiche gestite in forma non imprenditoriale';
g) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: 'è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2' sono sostituite dalle seguenti: 'è approvata la modulistica unificata delle SCIA di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 3';
h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'Art. 10
(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche)
1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1 è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari vigenti in materia.';
(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche)
1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1 è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari vigenti in materia.';
2. Dopo l'allegato G al r.r. 7/2016è aggiunto, in fine, l'allegato G bis (Requisiti minimi obbligatori e servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche), nel testo riportato in allegato al presente regolamento.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia