Regolamento Regionale
12 febbraio 2026
, n. 1
Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e al r.r. 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia)
(BURL n. 8, suppl. del 16 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2026-02-12;1
Art. 1
(Disposizioni sul regime amministrativo per il subingresso nell’esercizio dell’attività di acconciatore di cui al r.r. 6/2011, dell’attività di estetista di cui al r.r. 5/2016 e dell’attività di tintolavanderia di cui al r.r. 5/2018)
1. Il presente regolamento reca disposizioni di modifica al regime amministrativo necessario per il subingresso nell'attività di acconciatore di cui al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), per il subingresso nell'attività di estetista di cui al regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e per il subingresso nell'attività di tintolavanderia di cui al regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia), al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli operatori per lo svolgimento di tali attività artigianali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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