Regolamento Regionale
12 febbraio 2026
, n. 1
Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e al r.r. 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia)
(BURL n. 8, suppl. del 16 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2026-02-12;1
Art. 2
(Modifiche al r.r. 6/2011)
1. Al r.r. 6/2011(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'1. L'avvio dell'attività di acconciatore è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il subingresso nell'attivitàè soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale