Regolamento Regionale 12 febbraio 2026 , n. 1

Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e al r.r. 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia)

(BURL n. 8, suppl. del 16 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2026-02-12;1

Art. 3
(Modifiche al r.r. 5/2016)
1. Al r.r. 5/2016(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito dal seguente:
'1. L'avvio dell'attività di estetista è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il subingresso nell'attivitàè soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.';
b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.';
c) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Al termine dell'anno di proroga, la ripresa dell'attivitàè soggetta a comunicazione al SUAP.';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La cessazione dell'attivitàè soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività'.'.
NOTE:
2. Si rinvia al r.r. 22 marzo 2016, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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