LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 3.
1. La classificazione di strade e di tronchi di esse fra le provinciali, è effettuata, anche in caso di opposizioni, dalla Giunta regionale, su richiesta dell'Amministrazione provinciale interessata e sentito il competente organo consultivo tecnico-amministrativo regionale.
2. Per l’esecuzione di varianti, la declassificazione e la decorrenza della classificazione e della declassificazione, si osservano le norme della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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