LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 5.
1. La Regione concede contributi in attualità ed in capitale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.
2. I contributi annuali vengono concessi per 35 anni nella misura costante del 4%, con le modalità e le norme previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti dalla detta legge.
3. Per le opere da eseguire nei comuni che abbiano una popolazione non superiore a 10.000 abitanti il contributo suddetto è elevato al 5%.
4. I contributi in capitale vengono concessi nella misura:
a) del 70%, per opere da eseguire nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
b) del 65%, per le opere da eseguire nei comuni predetti con bilancio in pareggio, e in quelli aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
c) del 60%, in tutti gli altri casi.
5. Il numero degli abitanti e le condizioni del bilancio devono risultare da apposita certificazione del sindaco e devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentato il progetto.
6. Sono confermate le promesse di contributo in annualità ed in capitale, disposte dal ministero dei LL.PP. per il quinquennio 1970-1975, comprese quelle non soddisfatte dallo stesso ministero entro il 31 dicembre 1972.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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