LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 7.
1. Per l'attuazione del piano straordinario di interventi nelle aree depresse o montane di cui all'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 , è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 1.420 milioni.
2. Per gli interventi che rientrano nel presente articolo, il finanziamento è previsto a totale carico della Regione.
3. I lavori di completamento di opere iniziate, ma non ancora ultimate per insufficiente finanziamento, hanno priorità sui lavori di nuova costruzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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