LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 9.
1. Per ottenere la concessione, gli Enti interessati devono farne richiesta alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore ai LL.PP., entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell’opera, dimostrando di possedere idonea attrezzatura tecnico-amministrativa.
2. In caso di mancanza di richiesta entro il termine stabilito o di inidoneità della detta attrezzatura, alla realizzazione dell’opera provvede il competente Ufficio del Genio Civile redigendo all’uopo il necessario progetto e curandone l’esecuzione con il sistema dell’economia, previa gara ufficiosa.
3. All’Ente concessionario, o all’Ufficio del Genio Civile, possono essere disposte, fino alla concorrenza dei 9/10 dell’importo contrattuale, anticipazioni dei fondi, salvo rendiconto, per provvedere ai pagamenti in acconto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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