LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 2.
Prestazioni del servizio.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, il servizio, tenuto conto delle condizioni sociali, culturali ed ambientali in cui opera ai fini di una efficace promozione sociale, deve garantire tra l'altro:
1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;
2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;
3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo od alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite pre-matrimoniali;
4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;
5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza ed alla fisiologia del parto; la preparazione psico-profilattica al parto; l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza; la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati;
6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai tre anni;
6 bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, attraverso l’introduzione nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi, sulle specifiche tecniche di cui sopra, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);(1)
7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie familiari e congenite; l'espletamento degli esami di laboratorio atti ad individuare l'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;
8) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile;
9) un'idonea azione promozionale atta ad affrontare, in collaborazione con gli enti preposti, i problemi dei minori, con particolare riferimento alle situazioni di handicaps, di difficoltà psicologiche e di adattamento; la collaborazione con l'ufficio del giudice tutelare e con il tribunale dei minorenni in materia di affido e di adozione;
10) la promozione, di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonché per il più efficace espletamento dello stesso;
11) La collaborazione tra i servizi consultoriali e le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali.
NOTE:
1. Il numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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