LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 3.
Istituzione e gestione del servizio.
1. La regione in concorso con i comuni o i loro consorzi persegue con la presente legge, l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla medicina preventiva e di avviare un processo di riordino dei servizi sanitari e socio-assistenziali, secondo criteri di integrazione, di unificazione e di riorganizzazione su base territoriale dei servizi medesimi nel quadro di un generale disegno di pubblicazione degli stessi.
2. I comuni e i consorzi di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, istituiscono il servizio di cui ai precedenti articoli, lo gestiscono direttamente con la collaborazione dei comitati sanitari di zona ove esistenti, sulla base dei programmi coordinati e finanziati dalla regione, e lo articolano sul territorio in base alle esigenze dell'utenza, garantendone le prestazioni attraverso le strutture socio-sanitarie comunali e consortili presenti nella zona.
3. In ciascuna zona sanitaria delimitata ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, e successive modificazioni, istituiscono e gestiscono il servizio:
- il comune, nei casi in cui il territorio della zona sanitaria coincida col territorio del comune medesimo o vi sia compreso;
- il consorzio istituito a norma dell'art. 11, secondo comma della predetta legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, o la comunità montana che ne svolga le funzioni nei casi previsti dall'art. 4, quarto comma, della legge medesima.
4. Fino alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, o all'assunzione dei relativi compiti da parte delle comunità montane, il servizio di cui alla presente legge è affidato al comune sede del comitato sanitario di zona.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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