LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 8.
Condotte ostetriche e strutture consultoriali ex O.N.M.I.
1. Fino all'attuazione del riordino del servizio di condotta ostetrica, i comuni e i consorzi per l'assistenza ostetrica possono comandare o mettere a disposizione dell'ente gestore del servizio pubblico, di cui alla presente legge il personale ostetrico da essi dipendente.
2. Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per l'utilizzo di detto personale, per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti relativi al servizio di assistenza ostetrica, e per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti interessati.
3. Fino al riordino dei servizi sociali e sanitari di zona, i comuni possono conferire all'ente gestore del servizio pubblico di cui alla presente legge le strutture consultoriali trasferite ad essi dall'O.N.M.I., a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , ed il relativo personale.
4. Con apposita convenzione sono altresì stabilite le modalità per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti già svolti nell'ambito delle strutture di cui al comma precedente e per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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