LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 10.
Gratuità del servizio.
1. Le prestazioni rese direttamente nell'ambito del servizio pubblico di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani, nonché per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente nel territorio della regione.
2. Sono altresì gratuite ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , le prestazioni previste dal servizio istituito dalla stessa legge per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio della regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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