LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 11.
Oneri delle prestazioni farmaceutiche.
1. L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.
2. Per i non abbienti di cui all'art. 24 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, i quali non fruiscono di assistenza sanitaria, l'onere derivante dalle prescrizioni di prodotti farmaceutici è a totale carico della regione.
3. I documenti di spesa farmaceutica sono inviati dalle farmacie agli uffici fiduciari provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29.
4. Gli uffici fiduciari, effettuate le operazioni di controllo e di tariffazione, notificano gli estratti conto di addebito, per la rispettiva competenza, agli enti cui fa carico il relativo onere.
5. Le ulteriori modalità per l'erogazione delle somme a carico della regione sono stabilite su deliberazione della giunta regionale.
6. La giunta regionale stabilisce, altresì, d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71, le modalità per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli operatori del servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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