LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 16.
Programmi annuali regionali.
1. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, la regione, tenuto conto del parere degli organismi comprensoriali di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, quanto operanti nonché delle proposte degli enti gestori, stabilisce annualmente il programma e le modalità di attuazione del servizio di cui alla presente legge e l'entità del relativo finanziamento.
2. Con i programmi di cui al precedente comma sono determinati tra l'altro:
a) gli standards minimi di prestazione del servizio;
b) gli indirizzi in ordine all'organizzazione del servizio pubblico;
c) i requisiti tecnici per le istituzioni e gli enti di cui al precedente art. 13;
d) le risorse finanziarie di cui al successivo art. 19, primo comma, da ripartirsi tenendo conto, tra l'altro, della popolazione residente, dell'indice di natalità e di mortalità infantile e della estensione del territorio riferiti alle rispettive zone sanitarie;
e) le risorse finanziarie di cui al successivo art. 19, secondo comma, da ripartirsi ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37;
f) i criteri di attuazione e di finanziamento delle attività di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori, di cui al precedente art. 9.
3. I comuni, i consorzi, le comunità montane e le province possono integrare i finanziamenti regionali o contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio reso dagli enti di cui all'art. 3 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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