LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 17.
Cartella personale, scheda di maternità, scheda pediatrica.
1. Gli enti gestori del servizio pubblico disciplinato dalla presente legge e le istituzioni e gli enti autorizzati a norma del precedente articolo 13 curano la tenuta di una cartella personale relativa ad ogni utente, contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio. Curano, altresì la compilazione e l'aggiornamento della scheda di maternità e della scheda pediatrica.
2. La giunta regionale approva il modello di cartella-tipo nonché di scheda tipo di maternità e pediatrica, cui debbono uniformarsi gli enti e le istituzioni di cui al primo comma e determina altresì gli obblighi di detti enti e istituzioni in ordine alla comunicazione alla regione dei dati necessari per rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.
3. Per la tenuta e l'uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali, intendendosi sostituito il direttore sanitario dell'ospedale dal responsabile dell'organizzazione del servizio a norma del precedente art. 5, quarto comma, o, per gli enti e istituzioni autorizzati, dal responsabile del servizio stesso.
4. Gli operatori del servizio hanno acceso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze professionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi