LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 18.
Vigilanza tecnico-sanitaria e relazioni annuali.
1. La vigilanza tecnico-sanitaria sul servizio di cui alla presente legge, svolto dagli enti gestori di cui al precedente art. 3, sia dalle istituzioni ed enti autorizzati a norma del precedente art. 13, spetta alla regione.
2. Ciascun ente gestore del servizio pubblico e ciascuna istituzione ed ente autorizzato trasmettono ogni anno alla giunta regionale, ai comuni, ai comitati e al consorzio sanitario di zona, agli organismi compensoriali di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, alle comunità montane territorialmente interessati, entro i termini stabiliti nel programma di cui al precedente art. 16, una relazione sulle attività svolte, contenente altresì le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità.
3. La giunta regionale a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge trasmette annualmente al consiglio regionale, prima dell'approvazione del programma di cui al precedente art. 16, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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