LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 19.
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente mediante la quota assegnata alla regione sul fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , con la quota annua di L. 1.500 milioni sulla somma attribuita alla regione ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , nonché con l'apporto di L. 500 milioni a carico del bilancio regionale.
2. I programmi annuali di intervento previsti dal precedente art. 16 potranno utilizzare, oltre ai mezzi di finanziamento stabiliti dal precedente comma, anche parte degli stanziamenti di spesa annualmente disposti nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 , e finalizzati all'attuazione di servizi regolati dalla presente legge.
3. Le somme stanziate annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impiegate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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