LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 4
Cooperazione con lo stato e le altre regioni
1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge statale, la Regione Lombardia e gli organi statali si forniscono, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.(8)
2. La regione Lombardia promuove e concorda con le altre regioni lo scambio di informazioni e le forme di collaborazione di cui al precedente comma.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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