LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 9 quater
Consultazione delle parti(44)
1. Per la definizione del documento strategico annuale, della legge finanziaria e dei progetti di legge collegati, la giunta regionale provvede a consultare le parti sociali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione.(45)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
44. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1 della l.r. 9 giugno 1997, n. 19e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 7, lett. l) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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