LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 29
Annualità, integrità ed universalità del bilancio
1. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
3. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza apportare riduzione per effetto di qualsiasi entrata.
4. Sono vietate le gestioni di fondi fuori del bilancio della regione e dei bilanci degli enti di cui al successivo art. 78.
5. E’ vietato in ogni caso avvalersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei servizi, delle attività, degli interventi.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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