LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 32
Stanziamenti di competenza
1. Le entrate di competenza sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede l’accertamento nel corso dell’esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a norma del successivo art. 54.
2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei progetti e dei programmi, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio a impegni di spesa ai sensi dell'articolo 59, sulla base anche delle istruttorie già definite ai sensi degli articoli 22 e 23. Resta esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.(88)
3. Devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte, ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 59, che vengono a scadenza nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Nel caso di contributi in annualità sono iscritte in distinti capitoli le somme corrispondenti ai singoli limiti di impegno autorizzati a carico del bilancio di ciascun esercizio.(89)
5. Con la legge di bilancio sono stabilite le quote di spesa destinate al finanziamento dei programmi annuali comprensoriali e, nell’ambito dei medesimi, dei programmi annuali delle comunità montane.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
88. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 12 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
89. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 74 e successivamente ricostituito dall'art. 14, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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