LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 42
Fondi speciali(101)
1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Al bilancio è allegato per ciascun fondo speciale l'elenco delle spese da finanziare a carico del fondo stesso.
4. L'iscrizione in bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale e dal programma regionale di sviluppo.
5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economia di spesa.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni all'entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 46 e 47.
7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6, non risultino finanziate con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura finanziaria sia stata espressamente evidenziata negli elenchi delle spese da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e ad esso allegati.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 19 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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