LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 43
Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente(102)
1. Per la copertura finanziaria delle spese di investimento previste negli elenchi di cui al comma 3 dell'art. 42, e che non siano state autorizzate con legge entro il termine dell'esercizio di cui al bilancio i fondi speciali furono iscritti, può esser fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio medesimo o della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio immediatamente successivo e, comunque, non oltre il 30 giugno.
2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 38, comma 2.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
102. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 20 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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