LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 49
Variazioni di bilancio(109)
1. Ogni variazione del bilancio regionale, ivi compreso lo storno di somme da un'unità previsionale ad un'altra, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e dagli articoli 39, comma 2; 40, comma 3; 41, commi 2 e 2-ter; 2, commi 6 e 7; 45, commi 1 e 2; 49 bis, commi 3, 4 e 5; 50, comma 8.(110)
2. Con la legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono essere autorizzate variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione - obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni.
3. La Giunta regionale può provvedere con delibera a variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti.
5. Possono essere effettuate con delibera della Giunta regionale variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo. Le variazioni fra unità previsionali di base sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
6. Nel caso di variazioni compensative tra diverse unità previsionali di base di conto capitale, tra stanziamenti autorizzati da diverse leggi, la Giunta acquisisce il parere consultivo da parte della competente commissione consiliare. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della variazione il parere s'intende acquisito.
7. Le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica, nonché l'iscrizione delle relative spese quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato da leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale e comunicate entro dieci giorni al Consiglio. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 46 e 47.(111)
8. Sono altresì disposte, nelle forme di cui al comma 7, le variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni e per l’istituzione di nuovi stanziamenti relativi alle contabilità speciali.(112)
9. Ogni variazione del bilancio, salvo quelle di cui al comma 7, deve essere deliberata entro il 31 ottobre dell'anno a cui il bilancio si riferisce; possono essere deliberate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e agli articoli 45, commi 1 e 2, e 50, comma 8. Sono adottate entro il 31 dicembre le variazioni di cui agli articoli 39, comma 2; 40, comma 3; 41, comma 2.(113)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
109. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 25 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
110. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
111. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17. Torna al richiamo nota
112. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 4, lett. a) della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26. Torna al richiamo nota
113. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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