LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 69
Agenti contabili(156)
1. Sono agenti contabili le persone giuridiche o fisiche che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l’ente, sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle norme di contabilità dell’ente, sulla base dei principi generali della materia. L’utilizzo di carte di credito o di debito in sostituzione di anticipazione di denaro contante per eseguire spese in occasione di missioni autorizzate non configura la qualifica di agente contabile.
2. I funzionari delegati sono agenti contabili, funzionari e/o dirigenti, dipendenti dell'amministrazione regionale, delegati ad esercitare attività di riscossione o pagamento di somme per conto della Regione, secondo modalità disciplinate dal regolamento di contabilita' e dai provvedimenti attuativi.
3. L'erogazione delle spese può essere effettuata attraverso i funzionari delegati, sia centrali sia decentrati, attraverso accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilita'.
3 bis. Al fine di assicurare la celerità di spese di limitata discrezionalità tecnico-amministrativa, l’erogazione delle stesse può essere effettuata da funzionari delegati alla spesa, appositamente nominati con deliberazione della Giunta regionale, mediante accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento. Per le spese di cui al primo periodo, le attività di controllo sono finalizzate alla sola riconciliazione contabile da parte della competente struttura in materia di risorse finanziarie.(157)
4. Entro il termine del 31 marzo gli agenti contabili provvedono alla resa del conto della propria gestione, relativa all’esercizio finanziario precedente, alla struttura competente della Regione.
5. Entro il termine di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale approva i conti resi dagli agenti contabili regionali, a seguito dell’attività di controllo amministrativo effettuato dalla competente struttura, che li trasmette alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione degli stessi.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
156. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 39 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 e successivamente dall'art. 21, comma 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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