LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 70 bis(161)
Gestione delle annualità
1. Le somme stanziate per contributi in annualità devono essere impegnate entro il termine dell'esercizio in corso.
2. Le quote di annualità non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, fatta salva la possibilità di reiscrizione delle disponibilità finanziate con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
161. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 41 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita' previsto dall’art. 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Il regolamento regionale richiamato è il r.r. 2 aprile 2001, n. 1Regolamento di contabilita' della Giunta regionale” pubblicato sul BURL 6 aprile 2001, n. 14, 1º suppl. ord. Vedi art. 3, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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