LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 73
Controllo di gestione(167)
1. I dirigenti di servizio predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto relativo all’esercizio precedente diretto a valutare:
a) i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, relativi alle Leggi e agli interventi gestiti dal servizio, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l’efficacia e l’efficienza;
b) l’andamento della gestione degli Enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti;
c) l’attività amministrativa svolta dal servizio, le risorse organizzative utilizzate e i costi sostenuti, anche con riferimento ai piani di lavoro elaborati.
2. I dirigenti di servizio predispongono altresì, entro il 30 settembre, un rapporto sintetico relativo all’esercizio in corso sullo stato di attuazione degli interventi gestiti e sugli adempimenti da compiere, specificando quelli che devono essere perfezionati entro il termine dell’esercizio.
3. I rapporti, di cui ai precedenti commi, sono redatti anche in relazione ai dati e alle informazioni messe a disposizione dal servizio controllo di gestione e avanzamento dei progetti e dal servizio piano e programma regionale di sviluppo. I rapporti sono inviati al presidente della Giunta, per il tramite del servizio controllo di gestione, ai fini del controllo e della programmazione dell'attività e della spesa regionale, e della predisposizione dei rapporti che la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio.
4. La presentazione dei rapporti costituisce adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 della L.R. 29 novembre 1984, n. 60 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale'.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
167. L'articolo è stato sostituito dall'art. 36, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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