LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 83
Acquisizione di dati e di informazioni
1. La giunta regionale definisce, d’intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all'attività di programmazione.
2. La regione e gli enti locali si forniscono reciprocamente, e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.
3. Gli organi della regione, gli enti e le aziende da essa dipendenti forniscono alla giunta regionale le informazioni, i dati e gli elementi da essa richiesti.
4. La giunta regionale richiede alle organizzazioni sindacali e di categoria ed alle imprese private e pubbliche informazioni in ordine ai programmi, alle attività ed a tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della programmazione regionale.
5. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente ai fini predetti e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi