LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 27.
Risarcimento del danno.
1. Il concessionario è tenuto a risarcire il danno derivante dall’esercizio dell’attività estrattiva.
2. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui al precedente articolo 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi