LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 36.
Rinuncia.
1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall’immutare lo stato del bene.
3. Un funzionario dell’assessorato regionale competente per materia verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.(23)
5. In caso di inosservanza ne ordina l’esecuzione d’ufficio a spese del concessionario.
6. Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.(24)
7. Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta fosse accettata, i beni costituenti già pertinenze, rientrano nella piena disponibilità del concessionario.
NOTE:
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. e) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. b) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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