LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 38.
Fallimento.
1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell’articolo 17 della legge fallimentare al presidente della giunta regionale.
2. Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l’assistenza di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell’articolo 31 della legge fallimentare.(6)
3. Dopo il decreto previsto dall’articolo 97 della legge fallimentare il giudice delegato, con l’assistenza del curatore e di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale, procede alla formazione del bando d’asta della concessione.(6)
4. L’aggiudicazione subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell’atto di concessione e nella presente legge sempreché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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