LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 42.
Unicità del bacino.
1. Nel caso di concessioni di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il dirigente della competente struttura regionale può prescrivere in ogni momento ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, tenendo conto dell’alimentazione e potenzialità del bacino e dei limiti delle medesime, allo scopo di evitare danni alla sicurezza ed al buon governo dello stesso bacino.(4)
2. In caso di inottemperanza il dirigente della competente struttura regionale nomina per i compiti di cui al precedente comma il preposto alla direzione unica il quale procede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, nonché al riparto delle spese.(4)
3. Le controversie relative al riparto delle spese sono di competenza dell’autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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