LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 47.
Autorizzazioni di esercizio.
1. L’utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell’acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall’articolo 14 lettera a) del R.D. 18 settembre 1919, n. 1924.
2. Agli effetti dell’articolo 61 e dell’articolo 27 lettera f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale:
a) l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali;
b) l’apertura e l’esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
c) l’impiego dell’acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 ;
d) l’estrazione di sali dalle acque minerali.
3. Conformemente alla delibera del consiglio superiore della sanità del 16 ottobre 1939 non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali, previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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