LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 49.
Denominazione dell’acqua.
1. La denominazione attribuita all’acqua ai sensi dell’articolo 14 della presente legge, dell’articolo 10 punto c) del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 si intende acquisita alla sorgente, anche nei casi di cui agli articoli 24, 25, 32, 38 e 40 della presente legge.
2. Il diritto all’utilizzazione esclusiva di tale denominazione comporta altresì la facoltà riservata di impiegare la denominazione stessa nei casi di cui all’articolo 3 del D.P.R. 15 maggio 1958, n. 719 .
3. L’eventuale modifica, di cui al secondo comma dell’articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.(25)
NOTE:
25. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 21, lett. f) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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