LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 55.
Sanzioni.
1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali in assenza del permesso o in sua difformità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 8.000.000.
2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l’utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in sua difformitàè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 40.000.000.
3. In caso di omessa o tardiva dichiarazione nonché in caso di infedele o incompleta dichiarazione in ordine ai dati di cui al primo comma dell’articolo 44 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.
4. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a trenta giorni o di manomissione della strumentazione di cui all’articolo 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 riferita ad ogni singolo strumento.
5. In caso di omessa o tardiva comunicazione, nonché in caso di infedele o incompleta comunicazione relativamente alle notizie di cui al primo comma dell’articolo 8 e ai commi quinto ed ottavo dell’articolo 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
6. In caso di omessa effettuazione delle analisi annuali di cui all’articolo 15 lettera l) della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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