LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 9.
Revisione dei certificati di non-idoneità definitiva.(1)
1. Il medico che accerta nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. d), l’assenza o la perdita dei requisiti di idoneità specifica previsti per ciascuna pratica sportiva, emette un certificato di “non-idoneità definitiva”, redatto in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente e lo invia, con raccomandata R.R., entro cinque giorni, all’interessato, alla Federazione sportiva nazionale o all’ente sportivo riconosciuto a cui il soggetto è iscritto e alla commissione regionale d’appello di cui al successivo art. 10.(3)
2. L’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del certificato di cui al comma precedente, può proporre istanza di revisione alla predetta commissione regionale d’appello.
3. L’istanza può essere corredata da certificati o da accertamenti di parte.
4. Nel corso del procedimento l’interessato è assistito, ove lo abbia richiesto in sede di istanza, da un medico di sua fiducia, cui il presidente della commissione comunica, con preavviso di almeno dieci giorni, la data di riunione della commissione stessa.
5. Copia della decisione deve essere inviata con raccomandata R.R. all’interessato e ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo a cura della segreteria della commissione regionale d’appello.
6. La decisione della commissione regionale d’appello è definitiva.
7. L’elenco dei non-idonei viene conservato presso la sede della commissione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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